Il malfunzionamento della piattaforma telematica a ridosso del termine di presentazione delle offerte.
La partecipazione ad una procedura di affidamento su piattaforma di approvvigionamento digitale è soggetta al rischio, abbastanza frequente, che un forte rallentamento della piattaforma stessa (se non proprio l’assoluta indisponibilità) renda impossibile finalizzare il caricamento di tutti i file necessari e quindi pregiudichi la partecipazione dell’operatore economico. Si tratta di un rischio non eliminabile perché ogni piattaforma è soggetta al rischio tecnologico e perché i tempi necessari alla predisposizione delle offerte spingono gli operatori economici a concentrare le attività di upload delle versioni definitive dei file richiesti, a ridosso della scadenza del termine ultimo posto dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte.
Si potrebbe ragionare sulla reale inevitabilità di porre un termine unico per il caricamento dei file e per la finalizzazione della manifestazione della volontà di partecipare, perché la scelta adottata dalle piattaforme e dai disciplinari di gara sembra la trasposizione “informatizzata” di una soluzione nata per le antiche procedure cartacee in cui l’invio del pacco tramite posta era necessariamente un atto unitario: a mio avviso qualcosa di nuovo e di più efficiente si potrebbe immaginare, ma al momento le forche caudine delle ultimissime ore non possono essere evitate dagli operatori economici che rischiano di non riuscire a finalizzare la partecipazione, e dai RUP che si trovano a dover gestire gli effetti di qualche mancata partecipazione.
L’articolo 25 del Codice dei Contratti Pubblici, dopo aver affermato che le procedure di affidamento devono essere espletate sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, dichiara nell’ultimo periodo che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.
La risposta al malfunzionamento è la richiesta di proroga del termine per la ricezione delle offerte e mai l’invio tramite PEC dei file contenenti l’offerta tecnica e quella economica perché questa azione provocherebbe la violazione del principio di segretezza dell’offerta economica, secondo un orientamento della giurisprudenza ormai consolidato. Difatti mentre le piattaforme di approvvigionamento digitale garantiscono la criptazione dei file allegati al momento della partecipazione (che quindi non possono essere acceduti prima della regolare apertura delle offerte da parte della commissione giudicatrice, se non a pena di lasciare traccia indelebile nei sistemi di tracciamento delle operazioni) gli allegati alle PEC, per quanto firmati digitalmente possono essere liberamente aperti dalla stazione appaltante.
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